Indennità vacanze e salario orario: 8,33 % e le regole

In breve

Chi lavora a salario orario riceve, per quattro settimane di vacanza, un'indennità dell'8,33 per cento su ogni ora pagata, per cinque settimane il 10,64 e per sei settimane il 13,04 per cento. Questo salario per le vacanze può però essere già compreso nella paga solo se Lei lavora in modo irregolare e la quota figura nel contratto e su ogni conteggio salariale. Se manca anche una sola di queste condizioni, il datore di lavoro deve pagare le vacanze una seconda volta.

Il Tribunale federale ha applicato questa regola in diversi casi, anche contro datori di lavoro che avevano indicato l'8,33 per cento su ogni conteggio. Il calcolo dietro le percentuali è più semplice di quanto sembri, e le sentenze mostrano con precisione a cosa deve fare attenzione sulla Sua busta paga.

Da dove viene l'8,33 per cento

L'indennità è calcolata in modo che nel corso dell'anno Lei metta insieme esattamente il salario delle Sue settimane di vacanza. La legge Le garantisce almeno quattro settimane di vacanza all'anno, cinque fino ai 20 anni compiuti (art. 329a CO). Durante le vacanze deve ricevere il salario completo che avrebbe guadagnato in quel periodo (art. 329d CO).

Con quattro settimane di vacanza si lavora 48 settimane. Su queste 48 settimane si ripartisce il salario di 4 settimane, quindi 4 diviso 48. Fa un dodicesimo, cioè l'8,33 per cento. Verrebbe spontaneo calcolare 4 diviso 52, ossia il 7,69 per cento. Sarebbe troppo poco, perché l'indennità si applica solo alle ore lavorate, e nelle settimane di vacanza non si lavora nessuna ora.

Un esempio: Lei lavora 10 ore alla settimana a 25 franchi l'ora. In 48 settimane guadagna 12’000 franchi. Un dodicesimo fa 1’000 franchi, esattamente quanto avrebbe guadagnato in quattro settimane da 10 ore.

Vacanze all'anno Calcolo Indennità
4 settimane 4 ÷ 48 8,33 %
5 settimane 5 ÷ 47 10,64 %
6 settimane 6 ÷ 46 13,04 %

Per legge le cinque settimane valgono solo fino al ventesimo compleanno. Un numero maggiore di settimane può essere previsto dal contratto individuale o da un contratto collettivo di lavoro (CCL). Secondo le risposte della SECO sulle vacanze, i CCL e i contratti individuali concedono spesso cinque settimane a chi ha compiuto 50 anni. Verifichi quindi cosa vale per Lei prima di controllare la percentuale sul Suo conteggio. Con il tempo parziale, del resto, la percentuale non cambia: cambia solo il numero di giorni.

Vacanze a tempo parziale: stesse settimane, meno giorni

Chi lavora a tempo parziale ha diritto a tante settimane di vacanza quante chi lavora a tempo pieno, solo che ogni settimana conta tanti giorni quanti ne lavora di solito. L'ufficio dell'economia e del lavoro di Basilea Città fa il calcolo nella sua pagina sulle vacanze (in tedesco): chi lavora al 40 per cento su due giorni da 8 ore ha, con quattro settimane di vacanza, 8 giorni di vacanza, cioè 64 ore.

Se lavora tre giorni alla settimana, sono 12 giorni. Se lavora qualche ora ogni giorno, sono 20 giorni più corti. L'importante è che alla fine abbia quattro settimane intere libere, due delle quali consecutive (art. 329c CO). Chi inizia o lascia il lavoro durante l'anno riceve le vacanze in proporzione.

Il calcolo si complica quando le ore variano. In quel caso un giorno di vacanza vale quanto guadagna in media. La SECO indica come riferimento il salario medio degli ultimi dodici mesi o di un altro periodo adeguato. Ne fanno parte anche le indennità regolari, per esempio quelle per il lavoro a turni.

E i giorni festivi? Se un giorno festivo legale cade durante le vacanze, non conta come giorno di vacanza. Se cade in un giorno in cui comunque non lavora, non riceve un giorno di recupero. Le Sue vacanze non si allungano quindi solo perché il lunedì di Pasqua cade nella settimana di vacanza e Lei il lunedì non lavora mai. Anche questo lo spiega Basilea Città.

Con un grado d'occupazione fisso e un salario mensile tutto questo è semplice: la paga continua a essere versata durante le vacanze. Le cose si fanno delicate quando il salario delle vacanze dovrebbe essere già compreso nel salario orario.

Il salario delle vacanze può essere incluso nella paga oraria?

Di regola no. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate in denaro: lo stabilisce l'articolo 329d capoverso 2 CO. Il motivo lo spiega la SECO: le vacanze servono al riposo e vanno quindi godute davvero. Chi riceve il salario delle vacanze un po' alla volta insieme alla paga è tentato di lavorare senza mai fermarsi.

Il Tribunale federale ammette un'eccezione, ma solo a tre condizioni. Nella sentenza di principio DTF 129 III 493 (in tedesco) riassume la propria giurisprudenza: in caso di occupazione irregolare, in particolare negli impieghi a tempo parziale, il salario delle vacanze può eccezionalmente essere versato insieme al salario corrente. Serve una necessità oggettiva, data dal fatto che Lei lavora in modo irregolare. E sia dal contratto di lavoro sia da ogni conteggio salariale deve risultare chiaramente quale parte del salario paga le vacanze.

Albero decisionale: lavoro irregolare? Quota per le vacanze nel contratto, in percentuale o in franchi? Quota su ogni conteggio salariale? Solo con tre sì l'indennità è ammessa, altrimenti il salario delle vacanze è ancora dovuto.
Le tre condizioni del Tribunale federale per un'indennità per le vacanze nel salario orario. Secondo l'art. 329d CO, la DTF 129 III 493 e le sentenze 4A_561/2017 e 4A_619/2019.

Ognuna di queste condizioni ha già deciso l'esito di una causa.

Irregolare non vuol dire poco

Un falegname nel Canton Vaud lavorava dal 2008 con un orario fisso di 42,5 ore alla settimana, per 28 e poi 31.50 franchi l'ora. Sui conteggi salariali figurava l'8,33 per cento per le vacanze. Faceva le sue vacanze, ma in quel periodo non riceveva salario, e dopo la fine del rapporto di lavoro ha chiesto il salario delle vacanze. Il Tribunale federale gli ha dato ragione con la sentenza 4A_561/2017 (in francese). Chi lavora ogni settimana lo stesso numero di ore non lavora in modo irregolare, e per il salario delle vacanze non c'è allora motivo di fare un'eccezione. Il datore di lavoro ha dovuto versargli 26’517.20 franchi lordi più gli interessi.

D'altra parte, un posto a tempo pieno non esclude l'eccezione. Un autista di un camion dei rifiuti lavorava in media 41,9 ore alla settimana a salario orario, ma con salari mensili molto variabili. Il tribunale cantonale aveva ritenuto che a tempo pieno non potesse esserci lavoro irregolare. Il Tribunale federale ha annullato questa decisione con la sentenza 4A_619/2019 (in tedesco) e ha rinviato il caso: si può lavorare in modo irregolare anche a tempo pieno. Conta se le ore cambiano davvero da una settimana all'altra, non quante sono.

La quota deve figurare nel contratto

Nel caso vodese mancava anche un'altra cosa: il contratto non indicava nessuna quota per le vacanze. Che l'8,33 per cento figurasse sui conteggi e che il falegname per anni non avesse detto nulla, al datore di lavoro non è servito. La quota deve figurare nel contratto in percentuale o in franchi. Se esiste un contratto scritto, deve essere indicata lì per iscritto. Solo se non è stato concordato nulla per iscritto basta un accordo orale, e in quel caso devono confermarlo i conteggi salariali.

Su questo punto è inciampato anche il datore di lavoro della sentenza di principio del 2003. Un isolatore di facciate era pagato in parte a ore e in parte a cottimo. Il suo contratto scritto del 1996 prevedeva per il salario orario un supplemento per vacanze e giorni festivi dell'11,5 per cento, ma nessuno per il salario a cottimo, e nemmeno i conteggi mostravano per quella parte una quota per le vacanze. Il tribunale cantonale gli ha riconosciuto 35’828 franchi più gli interessi, e il Tribunale federale ha confermato. Che avesse chiesto il salario delle vacanze solo dopo la fine del rapporto di lavoro non era, secondo il Tribunale federale, un abuso di diritto.

E su ogni conteggio salariale

Anche per la terza condizione conta il dettaglio. Una dicitura come «vacanze incluse» non basta, nemmeno nel contratto. La SECO lo dice senza giri di parole:

Risposta della SECO: le vacanze non possono essere compensate in denaro. Con un lavoro a tempo parziale e un grado d'occupazione irregolare è ammessa un'indennità oltre al salario, se figura nel contratto e su ogni conteggio salariale.
La risposta della SECO alla domanda se le vacanze possono essere compensate in denaro. Fonte: seco.admin.ch, consultato il 17 ottobre 2026.

Cosa deve figurare sul Suo conteggio si vede bene con tre righe tipiche:

Sul conteggio salariale c'è scritto Basta?
Indennità vacanze 8,33 %: 83.30 fr. Sì, se anche il contratto indica la percentuale e Lei lavora in modo irregolare
Salario orario 27.08 fr. incl. vacanze No, manca la quota
«Vacanze e giorni festivi inclusi» No

Se il Suo datore di lavoro rispetta tutte e tre le condizioni, l'indennità è in regola. Se ne manca una, Lei ha un credito che può far valere.

Se manca una condizione: chiedere il salario delle vacanze

In quel caso il datore di lavoro Le deve ancora il salario delle vacanze, anche se ogni mese ha pagato un supplemento. Siccome l'accordo non era valido, quel supplemento non conta come salario delle vacanze. La SECO parla espressamente del rischio di dover pagare le vacanze due volte.

Per farlo ha tempo. I crediti derivanti dal rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni (art. 128 cifra 3 CO). Il Tribunale federale lo ha confermato per il diritto alle vacanze nella DTF 136 III 94 (in francese), e lo ha fatto per ogni anno di servizio separatamente. Ciò che risale a più di cinque anni fa di solito è perso. Non aspetti quindi troppo, anche se ha ancora il posto.

Come primo passo basta una richiesta scritta, per esempio così:

Ho lavorato a salario orario presso [ditta] da [mese anno] a [mese anno]. Il mio contratto di lavoro non indica nessuna quota per le vacanze in percentuale o in franchi. Il salario delle vacanze per questo periodo non è quindi stato pagato validamente (art. 329d CO). Chiedo il pagamento di [importo] franchi, pari all'8,33 per cento del mio salario lordo di [importo] franchi, da versare entro il [data].

Se il datore di lavoro non paga, si rivolga all'autorità di conciliazione del Suo Cantone. Nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino a 30’000 franchi non ci sono spese processuali, né nella conciliazione né davanti al tribunale (art. 113 e art. 114 CPC). Un avvocato costa comunque. Può farsi consigliare anche da un sindacato o, in alcuni Cantoni, dall'ufficio del lavoro: Basilea Città, per esempio, offre una consulenza giuridica.

Per i giorni festivi la situazione è un'altra, e chi è pagato a ore spesso resta a mani vuote.

Giorni festivi con salario orario: di solito non pagati

Con un salario mensile un giorno festivo è pagato, perché la paga continua semplicemente a essere versata. Con il salario orario la legge non prevede giorni festivi pagati, con un'eccezione: il 1° agosto. La Costituzione federale all'articolo 110 lo equipara alla domenica e lo dichiara retribuito.

Il Tribunale federale lo ha stabilito nella DTF 136 I 290 (in francese) per un'insegnante di Ginevra pagata a ore, che chiedeva il salario per i giorni festivi di diversi anni. La sua azione è stata respinta. È pagato solo il 1° agosto, e anche questo solo se cade in un giorno in cui avrebbe lavorato normalmente. Nel 2027 cade di domenica. Chi non lavora la domenica, nel 2027 non ha quindi per legge nessun giorno festivo pagato.

I Cantoni possono equiparare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi (art. 20a della legge sul lavoro). In questi giorni di regola non si può lavorare. Sono però pagati solo se lo prevedono il Suo contratto, un CCL o la prassi aziendale.

Un CCL può prevederlo, e allora per un supplemento forfettario per i giorni festivi valgono le stesse regole severe che per le vacanze. La sentenza 4A_72/2018 (in tedesco) riguardava il CCL dell'artigianato del metallo. Un accordo aggiuntivo diceva soltanto che i giorni festivi erano compresi nel salario orario, senza importo né percentuale, e la maggior parte dei conteggi non riportava nessuna quota per i giorni festivi. Non bastava: il datore di lavoro ha dovuto pagare a posteriori i giorni festivi dal 2010 ad agosto 2014.

Quanto può pesare un supplemento per i giorni festivi lo mostra il Canton Zurigo con il proprio personale, quando compensa vacanze e giorni di riposo con un supplemento percentuale. La sua direttiva sul supplemento percentuale (in tedesco) parte da 25 giorni di vacanza e 10 giorni di riposo e arriva al 15,55 per cento: 11,11 per cento per le vacanze e 4,44 per cento per i giorni di riposo. La parte per le vacanze, con l'11,11 per cento, supera il 10,64 per cento delle cinque settimane, perché Zurigo toglie dalle ore di lavoro anche i giorni festivi. La logica è quella vista sopra: ore libere divise per le ore che restano.

Lavoro temporaneo: cosa prevede il CCL prestito di personale

Chi lavora tramite un'agenzia di lavoro temporaneo spesso sottostà al CCL per il settore del prestito di personale, che è più severo della giurisprudenza. Secondo l'articolo 13 del CCL prestito di personale 2024–2027, il salario delle vacanze può essere versato direttamente con il salario solo per missioni uniche di al massimo tre mesi, e anche allora va indicato separatamente nel conteggio. In tutti gli altri casi viene pagato solo quando Lei fa le vacanze o quando il rapporto di lavoro termina definitivamente. Fino ad allora il saldo delle Sue vacanze deve figurare su ogni conteggio salariale.

Il CCL Le riconosce 20 giorni di vacanza, cioè l'8,33 per cento. Fino ai 20 anni compiuti e a partire dai 50 anni sono 25 giorni, che il CCL quantifica nel 10,6 per cento. Per i giorni festivi, dopo 13 settimane ha diritto al salario per tutti i giorni festivi ufficiali equiparati alla domenica che cadono in un giorno lavorativo. Per il 1° agosto il diritto vale dal primo giorno. Il datore di lavoro può compensare i giorni festivi con un supplemento forfettario del 3,2 per cento (articolo 14).

Interessante è l'ordine in cui il CCL fa i conti. Ogni supplemento si calcola sulla somma precedente, non solo sul salario di base:

Grafico a barre per 25 franchi di salario di base all'ora: più 0.80 di giorni festivi (3,2 per cento di 25.00), più 2.15 di vacanze (8,33 per cento di 25.80), più 2.33 di tredicesima (8,33 per cento di 27.95), totale 30.28 franchi all'ora.
Il nostro esempio di calcolo con 25 franchi di salario di base, secondo l'appendice 2 del CCL prestito di personale 2024–2027, con il supplemento forfettario del 3,2 per cento per i giorni festivi.

Così 25 franchi diventano 30.28 franchi lordi all'ora. Se calcolasse l'8,33 per cento solo sul salario di base, per le vacanze otterrebbe 2.08 franchi invece di 2.15. Su 1’000 ore all'anno fanno 70 franchi di differenza, e con i giorni festivi e la tredicesima se ne aggiungono altri. Proprio negli impieghi brevi, come i lavori nel periodo natalizio, conviene rifare il conto riga per riga almeno una volta.

Prima di archiviare il prossimo conteggio salariale

Metta uno accanto all'altro il contratto e l'ultimo conteggio. Il contratto indica una quota per le vacanze in percentuale o in franchi? La stessa quota figura sul conteggio? La percentuale corrisponde alla Sua età e al Suo CCL, quindi il 10,64 per cento se ha meno di 20 anni? E lavora davvero in modo irregolare, oppure fa ogni settimana gli stessi turni?

Se una delle risposte è no, calcoli quanto salario delle vacanze Le manca per gli ultimi cinque anni e scriva al Suo datore di lavoro. Se invece è tutto in ordine, metta da parte l'indennità ogni mese su un conto separato. Così avrà i soldi quando prenderà le Sue quattro settimane libere, che Le spettano nonostante l'indennità.

Se cerca un posto con un grado d'occupazione fisso, in cui la paga continua durante le vacanze, trova sempre nuove offerte di lavoro a tempo parziale in tutta la Svizzera. Al colloquio chieda come vengono pagate le vacanze, prima di firmare.

Domande frequenti

Se mi ammalo durante le vacanze, recupero i giorni?
Sì, se la malattia o l'infortunio impedisce il riposo: lo scrive la SECO. Secondo l'ufficio del lavoro di Basilea Città, i disturbi lievi non bastano, e deve avvisare subito il datore di lavoro. Se sa già prima di partire che non potrà riposare, può chiedere di spostare le vacanze.
Quanta indennità per le vacanze spetta a chi ha meno di 20 anni?
Fino al ventesimo compleanno Le spettano cinque settimane di vacanza, quindi il 10,64 per cento invece dell'8,33 per cento. Controlli sul conteggio salariale che venga davvero applicata la percentuale più alta, soprattutto nei lavori estivi e negli impieghi da ausiliario.
Se ricevo l'indennità per le vacanze, devo comunque prendere le vacanze?
Sì, ed è proprio questo il senso. L'indennità paga le vacanze in anticipo, non le sostituisce. Il datore di lavoro deve concederLe le settimane libere, e almeno due devono essere consecutive. Se lavora senza fermarsi, Le manca il riposo, e i soldi per le settimane libere magari li ha già spesi.
L'indennità per le vacanze esiste anche con il salario mensile?
Di solito no. Con un salario mensile fisso la paga continua a essere versata durante le vacanze, anche a tempo parziale. L'indennità è un'eccezione per gli impieghi in cui il salario delle settimane di vacanza è difficile da calcolare in altro modo, quindi soprattutto per il lavoro irregolare a salario orario.
Cosa succede alle vacanze non godute se do le dimissioni?
Le vacanze che non ha potuto prendere entro l'ultimo giorno di lavoro devono esserLe pagate dal datore di lavoro alla fine del rapporto. È l'unico momento in cui le vacanze vengono compensate in denaro. Se ha una tredicesima, va aggiunta la parte proporzionale. Se invece riceveva un'indennità valida, le vacanze sono già pagate e non c'è più nulla da versare.

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