Lavoro su chiamata in Svizzera: diritti e sentenze

In breve
Il lavoro su chiamata è ammesso in Svizzera. Tutto dipende da una domanda: può rifiutare un turno? Se non può, si tratta di lavoro su chiamata vero e proprio. In tal caso il datore di lavoro deve pagare anche il tempo d’attesa e non può toglierLe i turni da un giorno all’altro. Se lo fa comunque, Le deve il salario calcolato sulla Sua media fino alla fine del termine di disdetta.
Le persone interessate sono molte. Secondo l’Ufficio federale di statistica, nel 2025 l’8,1% dei dipendenti (apprendisti esclusi) lavorava su chiamata, le donne (9,4%) più spesso degli uomini (6,9%). Tra i giovani dai 15 ai 24 anni la quota era del 13,7%, tra le persone occupate in età di pensionamento del 23,9%. Eppure il Codice delle obbligazioni non menziona il lavoro su chiamata. Le regole si trovano nelle sentenze del Tribunale federale, che passiamo in rassegna caso per caso: un agente di sicurezza rimasto senza turni, una psicoterapeuta che dopo aver contestato i conteggi del salario non riceveva più nuovi pazienti, e una ditta che fornisce personale sanitario a prestito, alla quale un tribunale ha vietato in via cautelare i contratti con una reperibilità pagata troppo poco o per niente.
Il lavoro su chiamata è ammesso in Svizzera?
Sì. Il Tribunale federale lo ha deciso nel 1998 nel caso di un manovale di un’impresa di posa di armature (DTF 124 III 249). L’uomo sosteneva che un contratto senza orari fissi fosse nullo, perché la durata del lavoro deve poter essere determinata. Il Tribunale non gli ha dato ragione: la legge non si oppone a priori a orari flessibili. Sono ammessi sia i modelli in cui ogni turno viene concordato insieme, sia quelli in cui il datore di lavoro può chiamare il lavoratore in modo unilaterale.
Non è però una carta bianca. Il lavoro su chiamata deve rispettare le norme imperative del diritto del contratto di lavoro, cioè quelle da cui nemmeno un contratto firmato può derogare (DTF 125 III 65). E un contratto collettivo di lavoro (CCL) può porre limiti più stretti. Nel caso del manovale, il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale non vietava il lavoro su chiamata. I suoi salari minimi valevano però solo per il lavoro in sé, non per il tempo in cui l’uomo attendeva una chiamata. Quel tempo andava quindi indennizzato a parte. Se e quanto avesse davvero atteso, lo doveva poi accertare il tribunale cantonale.
Quali regole valgono per Lei dipende da un’unica distinzione.
Lavoro su chiamata vero e proprio o improprio
Nel lavoro su chiamata vero e proprio deve presentarsi quando il datore di lavoro La chiama. Nel lavoro su chiamata improprio può rifiutare: un turno nasce solo se entrambe le parti sono d’accordo. Così lo riassume il Tribunale federale nella sentenza 4A_509/2009. Spesso un contratto quadro regola le condizioni come salario, vacanze e disdetta, e per ogni turno nasce un piccolo contratto a sé.
Il normale tempo parziale è un’altra cosa. La legge parla di lavoro a tempo parziale quando Lei si obbliga a lavorare regolarmente per ore, mezze giornate o giornate (articolo 319 capoverso 2 CO). Se i Suoi orari sono fissati in anticipo, anche se irregolari, non lavora su chiamata.

Quanto conti questa distinzione lo mostra il caso di un’insegnante di Lucerna. La donna ha insegnato per oltre nove anni senza interruzioni in una scuola commerciale privata, a 47 franchi l’ora. Il suo carico di lezioni veniva concordato di nuovo prima di ogni anno scolastico. Per il 2008/2009 aveva prima annunciato da 15 a 18 lezioni, poi era scesa a circa 10, perché presso un Comune poteva lavorare di più. La scuola allora non l’ha impiegata affatto per quell’anno scolastico. La sua azione per 25’740 franchi è stata respinta. Chi decide liberamente quante ore offrire non può pretendere che la scuola accetti ogni offerta, ha stabilito il Tribunale federale. Si trattava di lavoro su chiamata improprio, e la scuola non era in mora.
Ma non conta solo ciò che è scritto sulla carta. Una centralinista nel Cantone di Lucerna aveva soltanto un accordo orale. Da luglio 2013 non ha più ricevuto né lavoro né salario. La ditta invocava il lavoro su chiamata improprio, senza diritto a un grado di occupazione. Il tribunale cantonale ha creduto alla centralinista, secondo cui erano state pattuite otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, e le ha riconosciuto i 16’684.65 franchi chiesti. Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso della ditta (4A_414/2016). In un altro caso il contratto diceva «Part time on demand (20-30 %)». Il Tribunale federale ha rinviato il caso, perché occorreva prima chiarire se le parti intendessero un lavoro su chiamata vero e proprio o improprio (4A_334/2017).
Conta quindi come si lavora nei fatti, e ciò che Lei è in grado di provare. Nel lavoro su chiamata vero e proprio la prima questione è l’attesa.
Il datore di lavoro deve pagare il tempo d’attesa?
Sì, nel lavoro su chiamata vero e proprio. Se attende il lavoro in azienda, si tratta di normale tempo di lavoro, pagato come il lavoro se non è stato concordato altro. Se attende a casa, si parla di reperibilità. Anche questa è lavoro, perché la Sua disponibilità serve all’azienda. La reperibilità può però essere pagata meno del lavoro vero e proprio, perché quel tempo Lei può usarlo in parte per sé. Entrambe le regole figurano nella sentenza del 1998 sul manovale.
Se né il contratto né il CCL dicono quanto Le spetta, il datore di lavoro deve il salario d’uso (articolo 322 CO). Se non è possibile accertarlo, il giudice decide secondo equità, cioè secondo ciò che è giusto nel caso concreto. L’indennità può essere compresa nel salario orario. Un salario minimo di CCL che copre solo il lavoro non può però compensare anche l’attesa.
Quanto la reperibilità La limiti cambia solo l’importo, non il diritto. Lo ha chiarito il Tribunale federale nel 2017, nel caso del contratto a tempo parziale «on demand»: una limitazione minima va considerata nell’importo, ma non fa venir meno l’obbligo di indennizzo. Nel lavoro su chiamata improprio, invece, l’attesa non è pagata, perché Lei non deve restare a disposizione.
Una percentuale fissata dalla legge non esiste. Due cifre tratte da procedimenti giudiziari danno un’idea.
Nell’ottobre 2025 il Tribunale superiore del Cantone di Zugo ha vietato in via cautelare a una ditta che fornisce a prestito personale specializzato del settore sanitario di stipulare, dal 1° gennaio 2026, contratti di missione con lavoro su chiamata vero e proprio che prevedano per la reperibilità meno del 10% del salario orario lordo. L’azione per concorrenza sleale era stata promossa da un’impresa concorrente. Davanti al Tribunale federale la ditta ha dichiarato che dal 2026 avrebbe quindi dovuto pagare questo 10% ai suoi lavoratori temporanei, oppure concedere loro dopo ogni prenotazione un nuovo diritto di rifiutare. Nel marzo 2026 il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso (4A_592/2025). Il divieto non è definitivo: è un provvedimento cautelare, e sul merito deve ancora pronunciarsi un tribunale in procedura ordinaria.
Il secondo dato riguarda un autista di pullman che attendeva i suoi passeggeri alla meta della gita, a volte per diverse ore. Il Tribunale federale ha ritenuto sostenibile che gli fosse computato come tempo di lavoro il 20% di quell’attesa (4C.407/1999). L’autista poteva però trascorrere quel tempo liberamente e non doveva aspettarsi una chiamata in qualsiasi momento.
Fin dove arrivi il tempo di lavoro lo mostra una sentenza dell’agosto 2026 (4A_50/2026). Una collaboratrice domestica nel Cantone di Vaud accudiva due bambini piccoli, cucinava e faceva le pulizie. Era in servizio dalle 7 alle 19.30, con 45 minuti di pausa pranzo, e il pomeriggio aveva spesso ore tranquille. Poiché non sapeva mai in anticipo cosa sarebbe successo, tutto il tempo di presenza contava come tempo di lavoro, che dovesse intervenire o no. I datori di lavoro devono pagarle le ore arretrate.
Di solito, però, costa più caro dell’attesa il caso in cui le chiamate cessano del tutto.
Cosa succede se le chiamate non arrivano più?
Il datore di lavoro resta tenuto a pagare il salario. L’articolo 324 CO stabilisce che se il datore di lavoro non accetta il Suo lavoro, deve comunque pagarLe il salario, e Lei non deve recuperare le ore. I giuristi parlano di mora del datore di lavoro. Il rischio che manchi il lavoro è a carico dell’azienda. Un contratto non può derogarvi a Suo svantaggio (articolo 362 CO), e durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine Lei non può nemmeno rinunciare validamente a questo salario (articolo 341 CO).
La sentenza di principio è arrivata nel dicembre 1998, nel caso di un agente di sicurezza. Lavorava dal settembre 1994 per una ditta di sicurezza, all’inizio a titolo accessorio, per circa 26 ore al mese. Quando ha perso il suo impiego principale come venditore, la ditta è diventata il suo datore di lavoro più importante. Nel 1996 ha lavorato in media 157 ore al mese, perché la ditta sorvegliava un grande cantiere. Poi il cantiere si è concluso.

Nel gennaio 1997 il suo salario è sceso a 332.10 franchi. La ditta lo ha mandato alla cassa di disoccupazione, che però non ha pagato nulla perché il contratto non era stato disdetto. La disdetta è arrivata solo il 26 febbraio, per fine aprile. Il Tribunale cantonale friburghese ha ritenuto che l’agente conoscesse il rischio, dato che la ditta non gli aveva mai garantito un numero minimo di ore. Il Tribunale federale ha annullato quella sentenza. Chi riduce i turni in modo così brusco svuota di senso il termine di disdetta. Il termine deve permetterLe di cercare un nuovo impiego senza che il Suo reddito crolli. Se la ditta non aveva più lavoro, avrebbe dovuto dare la disdetta a dicembre per fine febbraio. Così, invece, gli doveva il salario fino a fine aprile, calcolato sulla media di un periodo scelto in modo equo.
La media come criterio
La legge non indica alcun periodo. Il Tribunale federale ha rinviato, come orientamento, alle regole dell’assicurazione contro la disoccupazione. Oggi questa si basa sul salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione, o degli ultimi dodici se è più elevato (articolo 37 OADI). Lo stesso caso mostra quanto pesi questa scelta. Il primo tribunale aveva calcolato sugli anni 1995 e 1996, includendo quindi i mesi in cui l’agente lavorava solo a titolo accessorio. Era così arrivato a poco meno di 2’000 franchi al mese e gli aveva riconosciuto 7’631.70 franchi per i quattro mesi, dedotto il salario di gennaio. Considerando solo i mesi da settembre a novembre 1996, la sua media era di 4’582 franchi. Annoti quindi quali mesi erano tipici del Suo impiego.
Che il motivo del calo non conti lo mostra un caso vodese (4A_89/2022). Una psicoterapeuta lavorava dall’agosto 2017 in uno studio medico associato per 80 franchi l’ora; secondo il contratto, il suo grado di occupazione dipendeva dal fabbisogno dello studio. Dopo che la terapeuta e alcuni colleghi avevano contestato i conteggi del salario, dal febbraio 2018 non ha più ricevuto nuovi pazienti. A giugno il medico le ha dato la disdetta per fine settembre. La terapeuta ha poi preso la sua media da settembre a dicembre 2017, 7’914.30 franchi al mese, l’ha moltiplicata per 14 mesi e ha dedotto quanto aveva ricevuto. I tribunali le hanno riconosciuto la differenza di 24’941.20 franchi, più 5’057.80 franchi per la disdetta abusiva. Il Tribunale federale lo ha confermato nel 2022: un datore di lavoro non può fissare in modo unilaterale durata e salario del lavoro secondo il proprio fabbisogno, e che abbia motivi economici o di altro tipo non cambia nulla.
Come offrire il Suo lavoro
Il salario per mora del datore di lavoro Le spetta se offre debitamente la Sua prestazione, secondo il Tribunale federale (DTF 124 III 346). Lo faccia per iscritto non appena i Suoi turni scendono nettamente sotto la media, e ne conservi una copia. Per esempio così:
Gentili Signore e Signori,
negli ultimi mesi ho lavorato in media circa [ore] ore al mese. Da [mese] ricevo molti meno turni. Resto disponibile a lavorare nella stessa misura di prima e con la presente offro espressamente la mia prestazione lavorativa. Per le ore non lavorate faccio valere il salario secondo l’articolo 324 CO.
Cordiali saluti, [nome]
Ha tempo: i crediti salariali si prescrivono solo in cinque anni (articolo 128 CO). Se si arriva a una controversia, fino a un valore litigioso di 30’000 franchi non ci sono spese processuali né nella procedura di conciliazione (articolo 113 CPC) né davanti al giudice (articolo 114 CPC). Le spese dell’avvocato sono un’altra questione. Prima di arrivare a quel punto, spesso è già d’aiuto che i turni siano fissati per tempo.
Con quanto anticipo va annunciato un turno?
Di regola due settimane prima. Lo prevede l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): per i piani degli impieghi e le loro modifiche, i lavoratori vanno chiamati a partecipare e informati il più presto possibile, di regola due settimane prima di un impiego previsto con i nuovi orari di lavoro.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) spiega nelle sue indicazioni relative all’articolo 69 a cosa serve il termine: deve permetterLe di pianificare il Suo tempo in funzione della famiglia, del lavoro e del tempo libero. Senza una ragione imperativa non può essere accorciato. Un preavviso più breve è ammesso solo per motivi imperativi, per esempio se in un caso urgente occorre lavoro straordinario. Secondo questa regola, una chiamata per domani mattina è l’eccezione, non il modello.
Il problema è che la legge sul lavoro non vale ovunque. Non si applica tra l’altro alle economie domestiche private, alle aziende agricole e alle amministrazioni federali, cantonali e comunali (articolo 2 LL), e nemmeno ai docenti delle scuole private (articolo 3 LL). Lì conta ciò che dicono il contratto, il CCL o il diritto del personale. Nel lavoro su chiamata improprio, del resto, ha un mezzo semplice contro le richieste dell’ultimo minuto: dire di no.
Vacanze e malattia nel lavoro su chiamata
Anche su chiamata ha diritto alle vacanze. Con il salario orario vengono spesso pagate sotto forma di supplemento, e per questo valgono severe prescrizioni di forma. Un pilota di simulatore di volo che per quasi cinque anni aveva lavorato su chiamata in forma impropria ha ottenuto ragione davanti al Tribunale federale (4A_72/2015). La quota per le vacanze figurava nel contratto, ma non sui singoli conteggi del salario. La ditta poteva quindi essere obbligata a versare a posteriori il salario per le vacanze. Come si calcola il supplemento lo spieghiamo nell’articolo sulle vacanze con il tempo parziale e il salario orario.
Se si ammala o ha un infortunio, il datore di lavoro continua a pagarLe il salario per un tempo limitato, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (articolo 324a CO). Questo vale anche nel lavoro su chiamata. Quanto salario spetti per i giorni di malattia quando le Sue ore variano, la legge non lo dice. Chieda alla Sua azienda come calcola e se ha stipulato un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
Assicurazione contro la disoccupazione: una protezione solo temporanea
Nel lavoro su chiamata l’assicurazione contro la disoccupazione paga solo per un periodo limitato. Per l’assicurazione, una perdita di ore conta di principio solo se era stato concordato un orario di lavoro normale. Fa eccezione il caso in cui i Suoi turni sono rimasti più o meno uguali per un periodo prolungato. Se perde un impiego fisso e poi fa da ponte con un lavoro su chiamata, l’assicurazione può computare la perdita rispetto al Suo impiego precedente. Nel 2020 il Tribunale federale lo ha però limitato al primo termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni (DTF 146 V 112). Se in seguito continua a lavorare su chiamata, per le ore variabili l’assicurazione non paga più. Nel caso dell’agente di sicurezza del 1997 la cassa aveva rifiutato già prima, perché il suo contratto era ancora in corso. Il salario mancante l’agente ha dovuto chiederlo al datore di lavoro.
Per questo conta ancora di più ciò che dice il contratto, prima di cominciare.
Prima di firmare un contratto su chiamata
Il lavoro su chiamata può andare bene come guadagno accessorio, durante gli studi o dopo il pensionamento. Perché non diventi una trappola, legga il contratto tenendo presenti queste domande:
- Può rifiutare i turni? Da questo dipende tutto il resto.
- È garantito un numero minimo di ore, e quante sono?
- La reperibilità è pagata, e quanto? Un importo a parte sul conteggio del salario è più chiaro di «compreso nel salario».
- Con quanto anticipo arrivano i turni? Due settimane sono la regola della legge sul lavoro.
- Il supplemento per le vacanze figura su ogni conteggio del salario?
Se l’impiego è a tempo indeterminato o dura più di un mese, il datore di lavoro deve informarLa per iscritto, al più tardi un mese dopo l’inizio, sul salario e sulla durata settimanale del lavoro (articolo 330b CO). Annoti inoltre ogni chiamata, ogni attesa e ogni annullamento, con la data. Nei casi visti sopra ha avuto successo chi poteva provare le proprie ore. Un imbianchino di Ginevra, invece, aveva fornito indicazioni contraddittorie sui suoi giorni di lavoro. I tribunali si sono quindi basati solo sui suoi conteggi del salario, secondo i quali aveva già ricevuto più di quanto gli spettasse (4A_534/2017).
E se si accorge di preferire un lavoro pianificabile: un grado di occupazione fisso con orari fissi non è lavoro su chiamata. Pubblichiamo di continuo impieghi a tempo parziale in tutta la Svizzera, e chi desidera condividere un posto impegnativo con un’altra persona trova nell’articolo sul job sharing un’altra via verso un grado di occupazione fisso e ridotto.
Domande frequenti
- Che differenza c’è tra lavoro su chiamata e servizio di picchetto?
- Il servizio di picchetto si presta oltre al lavoro normale, per esempio per eliminare guasti o intervenire in caso d’emergenza. L’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro lo ammette al massimo per sette giorni su quattro settimane, con eccezioni fino a 14 giorni. Se il picchetto si svolge fuori dall’azienda, conta come tempo di lavoro solo l’intervento effettivo, tragitto compreso. Nel lavoro su chiamata, invece, l’attesa è il cuore dell’impiego.
- Il preavviso di due settimane vale anche se lavoro in un’economia domestica privata?
- No. La legge sul lavoro e le sue ordinanze non si applicano alle economie domestiche private, quindi nemmeno la regola sul preavviso. Il Codice delle obbligazioni però si applica eccome. Nel 2026 il Tribunale federale ha confermato che il tempo di presenza di una collaboratrice domestica conta come tempo di lavoro quando non sa quali compiti la attendono.
- Entro quanto tempo posso chiedere gli arretrati di salario?
- I crediti salariali derivanti dal rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni. Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine non può rinunciare validamente al salario che Le spetta per norma imperativa, nemmeno con una firma. Fino a un valore litigioso di 30’000 franchi non ci sono spese processuali, né nella conciliazione né davanti al giudice.
- Il datore di lavoro deve comunicarmi per iscritto l’orario di lavoro?
- Sì, se l’impiego è a tempo indeterminato o dura più di un mese. Al più tardi un mese dopo l’inizio deve informarLa per iscritto su funzione, salario e durata settimanale del lavoro, e comunicarLe per iscritto anche le modifiche. Nel lavoro su chiamata è una buona occasione per chiedere nero su bianco le regole concordate.
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